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Interessi legali 2026: saggio ufficiale e calcolo orientativo

Il saggio legale dell 1,60% in vigore dal 1 gennaio 2026, la formula pro rata e i limiti della stima.

Pubblicata il 23/05/2026. Revisionata sulle fonti il 06/06/2026.

Saggio legale in vigore dal 1 gennaio 2026

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, fissa il saggio degli interessi legali all'1,60 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2026.

Il saggio legale viene aggiornato ogni anno con decreto ministeriale, in funzione del rendimento medio annuo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione registrato. È quindi normale che cambi da un anno all'altro: negli ultimi anni è oscillato in modo anche marcato, passando per esempio dal 5 per cento del 2023 a valori più contenuti.

Questo significa che per un credito sorto in anni diversi non si applica un unico tasso, ma il saggio vigente in ciascun periodo.

A cosa servono gli interessi legali

Gli interessi legali rappresentano la misura di base del costo del denaro stabilita dalla legge, applicabile quando le parti non hanno pattuito un tasso diverso. Si incontrano in molte situazioni: ritardato pagamento di una somma dovuta, restituzione di un indebito, conteggi in materia di successioni e divisioni, rivalutazione di crediti, calcoli accessori in cause civili.

Sono cosa diversa dagli interessi di mora commerciali (D.Lgs. 231/2002), generalmente più alti e applicabili nelle transazioni tra imprese, e dagli interessi convenzionali pattuiti in un contratto. È importante non confonderli, perché il tasso e le regole di calcolo cambiano.

La formula usata dalla stima

Per una stima semplice su base annua il tool applica la formula:
capitale x tasso percentuale x giorni / 365.

Ad esempio, su un capitale di 5.000 euro per 365 giorni all'1,60 per cento la stima degli interessi è 80 euro. Su 10.000 euro per 90 giorni: 10.000 x 1,60 per cento x 90 / 365 = circa 39,45 euro.

Il conteggio usa una base convenzionale di 365 giorni, dichiarata nella pagina. Alcuni conteggi ufficiali o contrattuali possono usare basi diverse (per esempio l'anno commerciale di 360 giorni) o tenere conto degli anni bisestili: per questo il risultato del tool è orientativo.

Esempio con periodo a cavallo di due anni

Il caso più delicato è quello di un credito che attraversa più anni con saggi diversi. Supponiamo un debito di 8.000 euro non pagato dal 1 novembre 2025 al 31 marzo 2026.

Dal 1 novembre al 31 dicembre 2025 si applica il saggio in vigore nel 2025 per quei 61 giorni.
Dal 1 gennaio al 31 marzo 2026 si applica il nuovo saggio dell'1,60 per cento per quei 90 giorni.

Gli interessi vanno calcolati separatamente per ciascun tratto temporale e poi sommati. Inserire un unico tasso per l'intero periodo porterebbe a un risultato sbagliato: per questo, in presenza di più anni, conviene spezzare il calcolo periodo per periodo.

Tasso editabile e limiti del calcolo

Il campo del tasso resta editabile, così da poter simulare un saggio convenzionale o quello vigente in un anno diverso. Va però ricordato che, se modifichi l'1,60 per cento, il risultato non rappresenta più gli interessi legali 2026.

Il calcolatore non gestisce automaticamente i periodi che attraversano anni con saggi diversi, gli interessi di mora, l'anatocismo, il ravvedimento operoso o le regole contrattuali specifiche: questi casi richiedono un conteggio distinto, eventualmente con il supporto di un professionista.

Controlli prima di usare il risultato

Prima di utilizzare la stima verifica con attenzione: la data esatta di decorrenza del credito, la data finale del conteggio, il saggio applicabile in ciascun periodo e l'eventuale disciplina speciale (interessi commerciali, moratori, convenzionali).

ContaChiaro fornisce un calcolo aritmetico orientativo, utile per farsi un'idea dell'ordine di grandezza, ma non sostituisce un conteggio professionale né l'atto ufficiale. Per usi legali o in contenzioso, fai sempre validare il calcolo dal tuo consulente o avvocato.

Stima non ufficiale. Il risultato e orientativo e non sostituisce consulenza fiscale, legale, CAF, patronato, commercialista, notaio o documenti ufficiali. Verifica sempre fonti aggiornate e casi particolari.